Legge 178/2020 (Legge di bilancio 2021)

Integrazioni salariali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19

La legge di bilancio 2021 n. 178 30 dicembre 2020, ha previsto dal 01/01/2021 ulteriori 12 settimane di Cassa integrazione (CIGO), in deroga (CIGD) e assegno ordinario.

I periodi precedentemente già richiesti ed autorizzati previsti dall’articolo 12 D.L. 137 28 ottobre 2020, convertito dalla 176 del 18 dicembre 2020, collocati anche parzialmente dopo il 01/01/2021 sono imputati alle 12 settimane.

  • Collocazione Temporale:

La legge di bilancio e il messaggio INPS 406 del 29/01/2021 evidenziano una collocazione differente tra Cigo e Assegno ordinario:
>> 01/01/2021 – 31/03/2021 Per Cassa integrazione ordinaria;
>> 01/01/2021 – 30/06/2021 per assegno ordinario e cassa in deroga;

  • Lavoratori Beneficiari:

Le 12 settimane possono essere richieste per tutti i lavoratori in forza al 01/01/2021 data di entrata in vigore della 178/2020.
Nei casi di trasferimento di azienda / cambi appalto si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.

  • Contributo Addizionale:

La legge 176/2020 non prevede l’obbligo per i datori di lavoro che intendono usufruire delle 12 settimane, di versare il contributo addizionale.

  • Presentazione della domanda:

Per la presentazione della domanda sul sito INPS, sia per l’assegno ordinario che per la cassa integrazione ordinaria relativa ai periodi previsti dalla 178/2020 deve essere utilizzata la causale “COVID 19 L. 178/20”.

  • Termine presentazione della domanda

La legge n. 178/2020, conferma la disciplina ordinaria, secondo cui il termine per la presentazione delle domande relative ai trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga) e di assegno ordinario è fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.