BONUS RENZI: LE NOVITÀ A DECORRERE DA LUGLIO 2020

La Legge n. 21 del 2 aprile 2020 conferma l’entrata in vigore, a partire dal prossimo 1° luglio 2020 delle novità in materia di bonus Renzi.

Il “nuovo Bonus Renzi” sostituisce la normativa precedente (in vigore fino al 30 giugno 2020) prevedendo:
– L’introduzione del “Trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati” che determina l’innalzamento della misura mensile del bonus da 80 a 100 euro con contestuale incremento dei limiti di reddito per averne diritto in misura piena (da 24.600 euro si passa a 28.000 euro);
– l’introduzione di un’ulteriore misura di sostegno al reddito sotto forma di detrazione dall’imposta lorda per i titolari di reddito complessivo compreso tra 28.000 e 40.000 euro.

Analizziamo nel dettaglio le due misure decorrenti dal 1° luglio 2020.

1) Trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati
Per aver diritto al trattamento integrativo, i potenziali beneficiari (pertanto titolari di redditi di lavoro dipendente e/o di alcuni redditi assimilati) devono essere titolari di un reddito complessivo non superiore a 28.000,00 euro per periodo d’imposta e avere un’imposta lorda positiva determinata sul reddito da lavoro (dipendente e assimilato come precedentemente indicato), al netto delle sole detrazioni di lavoro dipendente (altre detrazioni ex art. 13, comma 1, TUIR). Qualora le condizioni siano soddisfatte, il trattamento integrativo spetta in misura piena (100,00 € mese per 12 mesi). Il trattamento integrativo viene riconosciuto, in via automatica, dal sostituto d’imposta e recuperato mediante la compensazione nel Mod. F24.

2) Ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati
Potenziali beneficiari dell’ulteriore detrazione fiscale, che troverà applicazione per le prestazioni di lavoro rese dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, sono i titolari di redditi di lavoro dipendente e/o di alcuni redditi assimilati (le medesime tipologie previste per il bonus Renzi) il cui reddito complessivo è compreso tra euro 28.000,00 e 40.000,00 euro. La misura massima della detrazione spettante è pari a 80,00 € mensili per il periodo luglio dicembre per i redditi compresi tra 28.000,00 € e 35.000,00 €. Per i redditi compresi tra 35.000,00 € e 40.000,00 € la misura della detrazione sarà riproporzionata fino ad arrivare ad azzerarsi. Per quanto riguarda il recupero, trattandosi di una detrazione, sconta i suoi effetti sull’imposta lorda del lavoratore riducendone l’importo che viene versato nel Mod.F24 (imposta netta).

TRATTAMENTO INTEGRATIVO PERIODO LUGLIO – DICEMBRE 2020

1) Reddito annuo tra 8.175 e 24.600 euro lordi annui
– Assegnazione del trattamento integrativo di 600 euro.
– Cancellazione del “bonus 80 euro” che sarebbe stato pari a 480 euro.
– L’incremento è pari a 120 euro (20 euro al mese).

2) Reddito annuo tra 24.601 e 26.600 euro lordi annui
– Assegnazione del trattamento integrativo di 600 euro.
– Cancellazione quota parte del “bonus 80 euro” che era pari a
480*(26.600 – reddito complessivo) / 2.000.
Esempio: chi guadagna 26.000 euro all’anno, in base alla normativa precedente avrebbe ricevuto un bonus, rapportato al periodo luglio dicembre, pari a 144 euro (24 euro al mese). Con la riduzione del cuneo fiscale ne riceverà 600 con un incremento di 456 euro (+76 euro al mese).

3) Reddito annuo tra 26.601 euro e 28.000 euro lordi annui
– Trattamento integrativo di 600 euro (100 euro al mese).
– Non beneficiavano del cosiddetto “bonus 80 euro”.

TRATTAMENTO INTEGRATIVO A DECORRERE DAL 2021

1) Reddito annuo tra 8.175 e 24.600 euro lordi annui
– Assegnazione del trattamento integrativo di 1.200 euro.
– Cancellazione del “bonus 80 euro” che sarebbe stato pari a 960 euro.
– L’incremento è pari a 240 euro (20 euro al mese).

2) Reddito annuo tra 24.601 e 26.600 euro lordi annui
– Assegnazione del trattamento integrativo di 1.200 euro.
– Cancellazione quota parte del “bonus 80 euro” che era pari a
960*(26.600 – reddito complessivo) / 2.000.
Esempio: chi guadagna 26.000 euro all’anno, in base alla normativa precedente avrebbe ricevuto un bonus, rapportato al periodo luglio-dicembre, pari a 288 euro (24 euro al mese). Con la riduzione del cuneo fiscale ne riceverà 1.200 con un incremento di 912 euro (+76 euro al mese).

3) Reddito annuo tra 26.601 euro e 28.000 euro lordi annui
– Trattamento integrativo di 1.200 euro (100 euro al mese).
– Non beneficiavano del cosiddetto “bonus 80 euro”.

ULTERIORE DETRAZIONE FISCALE PER REDDITI 
DI LAVORO DIPENDENTE

A tutti coloro che percepiscono redditi oltre i 28 mila e fino i 40 mila euro all’anno è riconosciuta per il periodo luglio – dicembre 2020 una ulteriore detrazione secondo le seguenti modalità.

1) Reddito annuo tra 28.001 e 35.000 euro lordi annui
480 euro a cui si aggiunge l’importo corrispondente a
120*(35.000 – reddito complessivo) / 7.000.
Esempio: chi guadagna 33.000 euro lordi annui riceverà una ulteriore detrazione pari a 514 euro (85,71 euro al mese).

2) Reddito annuo tra 35.001 e 40.000 euro lordi annui
480 euro*(40.000 – reddito complessivo) / 5.000.
Esempio: chi guadagna 38.000 euro lordi annui riceverà una ulteriore detrazione pari a 192 euro (32 euro al mese).

3) Reddito annuo oltre 40.000 euro
Nessuna ulteriore detrazione.