DECRETO RILANCIO: VALIDITÀ DURC

Il tema in oggetto ha subito molteplici modifiche legate ai diversi interventi normativi susseguitisi nell’ultimo periodo. Vale la pena, pertanto, chiarire come si è giunti all’ultima disposizione stabilita dal DL n. 34/2020 (cd. “Decreto Rilancio”).

Inizialmente l’articolo 103, comma 2 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd. “Cura Italia”) ha previsto che i documenti attestanti la regolarità contributiva (Durc On Line) che riportano nel campo “Scadenza Validità” una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.

Successivamente la Legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione del DL n. 18/2020, ha sostituito l’articolo 103, comma 2, prevedendo che “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.” In applicazione di tale norma, pertanto, la validità dei DURC in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 è stata prorogata momentaneamente sino al 29 ottobre 2020.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DL n. 34/2020 (cd. “Decreto Rilancio”), l’articolo 103, comma 2 del DL n. 18/2020 ha subito un’ulteriore importante modifica, che incide sulla scadenza della validità del DURC.

Il nuovo dettato normativo riporta infatti: “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, ad eccezione dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020, che conservano validità sino al 15 giugno 2020.” Pertanto, il DL n. 34/2020 ha ripristinato l’originaria scadenza del 15 giugno della validità dei DURC scadenti nel periodo compreso tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020.