EMERGENZA COVID | CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

Aggiornamento a seguito del D.l. 104 del 14 agosto 2020 nota n°73/2020 del 16 settembre dell’Ispettorato nazionale del lavoro

A seguito del d.l.104 del 14 agosto il Ministero del Lavoro ha chiarito con la nota su riportata alcuni aspetti circa proroghe e rinnovi del contratto a tempo determinato. Di seguito i punti salienti:

  • È ammessa N.1 proroga della durata di 12 mesi (termine massimo) sempre nel rispetto del limite dei 24 mesi, senza necessità di causali.
  • È possibile derogare la disciplina del numero massimo di proroghe e dei periodi cuscinetto (10-20 gg) quindi:
    • Se per lo stesso lavoratore sono avvenute 4 proroghe ne è ammessa una quinta della durata massima di 12 mesi.
    • È possibile rinnovarlo anche prima della scadenza del periodo cuscinetto sempre nei limiti di 24 mesi.
  • Il termine di durata massima dei 12 mesi della proroga/rinnovo senza causale secondo quanto previsto nella nota del Ministero all’articolo 8 sottolinea che il termine del 31/12/2020 è riferita alla formalizzazione della proroga o rinnovo quindi la durata potrà protrarsi anche nel 2021 sempre nel rispetto dei 24 mesi.
  • Se il rapporto è stato prorogato o rinnovato secondo articolo 93 del dl 34/2020 (che prevedeva la possibilità di proroga acausale fino al 30/08) è ammessa 1 proroga sempre nei limiti dei 24 mesi.
  • È stata eliminata con il d.l 104 del 14 agosto l’istituto della proroga automatica durante la sospensione dell’attività lavorativa e quindi le proroghe automatiche tra il 18 luglio e 14 agosto sono neutrali nel computo massimo dei 24 mesi del contratto a tempo determinato.