ESONERO TOTALE NUOVE ASSUNZIONI

L’INPS con la circolare 133 del 24 novembre 2020, ha illustrato le modalità operative per la fruizione dello sgravio contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato intercorse dal 15 agosto 2020 al 31 dicembre 2020, previste dal decreto legge 104 del 14 agosto 2020, convertito in legge 126 13/10/2020.

Presupposto fondamentale è non aver avuto un contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti all’assunzione presso il medesimo datore di lavoro. Sono esclusi dalla possibilità di accedere allo sgravio gli apprendisti, contratti di lavoro domestico, contratti intermittenti.

L’esonero contributivo è riconosciuto anche per le trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato avvenute tra il 15 agosto e il 31 dicembre 2020.

MISURA DELL’ESONERO

L’esonero è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, ad esclusione dell’INAIL, per un importo massimo mensile di 8.060,00 annuali da riproporzionare su base mensile 671.66 euro per mese.

La durata massima dell’esonero è pari a 6 mesi.

In caso di assunzione part time, l’importo dell’esonero deve essere riproporzionato.

ACCESSO ALL’ESONERO

Ai fini della fruizione del beneficio, il datore di lavoro interessato deve inoltrare all’INPS una domanda di ammissione all’agevolazione, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line “DL104-ES” appositamente predisposto dall’Istituto sul sito internet www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”,

ARRETRATO

È possibile recuperare gli arretrati nelle denunce UNIEMENS dei mesi di competenza novembre e dicembre 2020, nonché gennaio 2021.