Incentivo Lavoro “Bonus IO Lavoro”

La circolare Inps n. 124 del 26/10/2020 ha disciplinato la nuova agevolazione per assunzioni a tempo indeterminato (dal 1 gennaio 2020 al 31/12/2020).

Il beneficio trova applicazione laddove la sede di lavoro, per il quale viene effettuata l’assunzione sia ubicata nelle seguenti Regioni:

  • Regioni meno sviluppate: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia.
  • Regioni più sviluppate: Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Provincia autonoma Trento, Provincia autonoma di Bolzano, Toscana, Umbria, Marche e Lazio.
  • Regioni “in transizione”: Abruzzo , Molise e Sardegna.

A seconda della collocazione territoriale, le risorse disponibili sono differenti.

Possono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro privati che assumono lavoratori disoccupati ai sensi dell’articolo 19 dlgs. 14 settembre 2015 n .150 e articolo 4, comma 15-quater decreto legge 28/01/2019 n.4.

Si considerano disoccupati coloro che sono prive di un impiego e che dichiarano, in forma telematica, la loro immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorative e alla partecipazione a misure di politiche attive del lavoro concordate con il centro per l’impiego.

Requisito anagrafico:

  • Da 16 a 24 anni (24 anni e 364 giorni) devono risultare disoccupati alla data di assunzione.
  • Da 25 anni, oltre ad essere disoccupato, deve risultare privo di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, ovvero non aver svolto attività di lavoro autonomo o parasubordinato dalla quale sia derivato un reddito che corrisponde a un’imposta lorda superiore alla misura delle detrazioni spettanti ai sensi dell’art. 13 del TUIR

Trasformazione di lavoro determinato a tempo indeterminato:

L’incentivo spetta anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato. In questo caso il requisito “di non aver avuto un rapporto di lavoro subordinato con lo stesso datore di lavoro nei sei mesi precedenti l’assunzione” non deve ovviamente essere rispettata.

Con riferimento alle trasformazioni (da tempo determinato a indeterminato) se alla data di trasformazione  il lavoratore abbia almeno 25 anni, rimane fermo il rispetto dell’articolo2 comma 2 decreto 52/2020 e cioè di essere privo di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.

Misura Incentivo:

L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro con esclusione dei contributi INAIL, per massimo 8060 euro su base annuale riparametrato su base mensile.

La soglia massima mensile è di 671.66 euro.

L’incentivo è ammesso anche durante periodi di apprendistato professionale durante il periodo formativo.

Cumulabilità con altri incentivi:

L’esonero è cumulabile con l’incentivo per assunzione lavoratori percettori di reddito di cittadinanza e con l’occupazione giovanile stabile.