INPS | QUARANTENA E MALATTIA

L’INPS con il messaggio 3871 del 23/10/2020 è intervenuta di nuovo sulla tutela di malattia e quarantena, infatti come già detto nel messaggio n. 2584 del 24 giugno 2020, il comma 1 dell’articolo 26 dispone l’equiparazione della quarantena alla malattia, ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento.

Attenzione! La tutela “malattia” viene riconosciuta a seguito di un procedimento di natura sanitaria, pertanto il lavoratore deve produrre  il certificato di malattia attestante il periodo di quarantena nel quale il medico curante dovrà indicare gli estremi del provvedimento emesso dall’operatore di sanità pubblica (comma 3 dell’articolo 26).

Qualora al momento del rilascio del certificato il medico non disponga delle informazioni relative al provvedimento, queste dovranno essere acquisite direttamente dal lavoratore interessato presso l’operatore di sanità pubblica e comunicate successivamente all’Inps mediante i consueti canali di comunicazione (posta ordinaria o PEC).

Il comma 2 dell’articolo 26 dispone invece, come illustrato sempre nel citato messaggio n. 2584/2020, una specifica tutela nei confronti dei lavoratori dipendenti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992) o in possesso di una condizione di rischio per immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o terapie salvavita.

In tali fattispecie, il periodo indicato nel certificato di malattia prodotto dal lavoratore è equiparato a degenza ospedaliera. Per i lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale Inps, si applica quindi la decurtazione ai 2/5 della normale indennità in assenza di familiari a carico.

Infine, il comma 6 dell’articolo 26 precisa che la malattia conclamata da COVID-19 viene gestita come ogni altro evento di malattia comune.

ALTRE CASISTICHE IN ASSENZA DI PROCEDIMENTO DI NATURA SANITARIA

  • Quarantena e Smart Working

Il messaggio 3653 del 09/10/2020 afferma che non spetta la Malattia al lavoratore in quarantena da Covid 19 (art. 26, comma 1)o in sorveglianza precauzionale (art. 26, comma 2)perché soggetto fragile, che continua a svolgere, in accordo con il proprio datore di lavoro, l’attività lavorativa in smart working.

Diversamente, in caso di malattia conclamata il lavoratore è temporaneamente incapace al lavoro, con diritto ad accedere alla corrispondente tutela previdenziale.

  • Quarantena Per ordinanza Amministrativa

Il messaggio 3653 del 09/10/2020 chiarisce che nei casi di ordinanza emessa dall’autorità amministrativa locale che dispone il divieto di allontanamento dei cittadini da un determinato territorio, a motivo della necessità di contenere il diffondersi dell’epidemia, non è possibile procedere con il riconoscimento della tutela della quarantena ai sensi del comma 1 dell’articolo 26, in quanto la stessa prevede un provvedimento dell’operatore di sanità pubblica.

  • Quarantena all’estero

Alcuni lavoratori assicurati in Italia recatisi all’estero sono stati oggetto di provvedimenti di quarantena da parte delle competenti autorità del Paese straniero. Sul punto, dalla lettura testuale dell’articolo 26, commi 1 e 3, del D.L. n. 18 del 2020, e dei diversi D.P.C.M. emanati per fronteggiare l’emergenza epidemiologica, considerato il costante riferimento ai provvedimenti dell’operatore di sanità pubblica e alla conseguente sorveglianza sanitaria eseguita dalle ASL, si ritiene che l’accesso alla tutela di cui al citato comma 1 dell’articolo 26 non possa che provenire sempre da un procedimento eseguito dalle preposte autorità sanitarie italiane.

  • Quarantena e Cig, Fis

La circostanza che il lavoratore sia destinatario di un trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), straordinaria (CIGS), in deroga (CIGD) o di assegno ordinario garantito dai fondi di solidarietà, determinando di per sé la sospensione degli obblighi contrattuali con l’azienda, comporta il venir meno della possibilità di poter richiedere la specifica tutela prevista in caso di evento di malattia.