Rassegna Stampa

  • TERMINE INVIO DOMANDA CIG-COVID

    L’INPS, con Messaggio 4484 del 27/11/2020, chiarisce che il termine per la presentazione delle domande di Cig-Covid previste dal decreto legge 137 del 28/10/2020 e dal decreto 149 del 9 novembre 2020, relative ai trattamenti di cassa integrazione (ordinaria e in deroga) e di assegno ordinario, è fissato per la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

    In merito al punto previsto nei decreti “in fase di prima applicazione”, l’istituto chiarisce che le domande di trattamenti per causali collegate all’emergenza epidemiologica da COVID-19, relative a periodi di sospensione o riduzione delle attività che hanno inizio nel corrente mese di novembre 2020, potranno utilmente essere trasmesse entro la scadenza ordinaria fissata al termine del mese successivo (31 dicembre 2020).

  • ESONERO TOTALE NUOVE ASSUNZIONI

    L’INPS con la circolare 133 del 24 novembre 2020, ha illustrato le modalità operative per la fruizione dello sgravio contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato intercorse dal 15 agosto 2020 al 31 dicembre 2020, previste dal decreto legge 104 del 14 agosto 2020, convertito in legge 126 13/10/2020.

    Presupposto fondamentale è non aver avuto un contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti all’assunzione presso il medesimo datore di lavoro. Sono esclusi dalla possibilità di accedere allo sgravio gli apprendisti, contratti di lavoro domestico, contratti intermittenti.

    L’esonero contributivo è riconosciuto anche per le trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato avvenute tra il 15 agosto e il 31 dicembre 2020.

    MISURA DELL’ESONERO

    L’esonero è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, ad esclusione dell’INAIL, per un importo massimo mensile di 8.060,00 annuali da riproporzionare su base mensile 671.66 euro per mese.

    La durata massima dell’esonero è pari a 6 mesi.

    In caso di assunzione part time, l’importo dell’esonero deve essere riproporzionato.

    ACCESSO ALL’ESONERO

    Ai fini della fruizione del beneficio, il datore di lavoro interessato deve inoltrare all’INPS una domanda di ammissione all’agevolazione, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line “DL104-ES” appositamente predisposto dall’Istituto sul sito internet www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”,

    ARRETRATO

    È possibile recuperare gli arretrati nelle denunce UNIEMENS dei mesi di competenza novembre e dicembre 2020, nonché gennaio 2021.

  • AUTO AZIENDALI AD USO PROMISCUO. NOVITÀ DA LUGLIO 2020

    Le novità interessano i contratti stipulati dal 1° luglio 2020: per effetto della Legge di Bilancio 2020, a partire da questa data ci sarà una rimodulazione del fringe benefit sui veicoli aziendali concessi in uso promiscuo (ovvero sia per uso lavorativo che personale) ai dipendenti e agli amministratori di società in base ai livelli di emissioni CO2 dell’auto considerati nelle nuove tabelle ACI.

    La variazione può passare dall’attuale 30% su una percorrenza media di 15.000 Km al 50% per i veicoli più inquinanti.

    L’art. 1 comma 632 della legge di Bilancio 2020, infatti, modifica l’art. 51, comma 4, lett a) del Tuir, prevedendo che l’attuale modalità di calcolo (ferma restando la percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolata sulla base del costo chilometrico ACI, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente), cambierà con riferimento alla percentuale da utilizzare per giungere al valore convenzionale auto:

    • 25% per i veicoli con valori di emissione di CO2 fino a 60g/km;
    • 30% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 60g/km ma non a 160g/km;
    • 40% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 160g/km ma non a 190g/km;
    • 50% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiore a 190g/km.

    Le novità sulla tassazione delle auto aziendali non interessano tutti i veicoli, ma solo:

    • le auto immatricolate dopo il 1° gennaio 2020
    • le auto aziendali concesse al dipendente con contratto stipulato a decorrere dal 1° luglio 2020

    Va quindi prestata attenzione al fatto che tutti i contratti di auto aziendali stipulati entro il 30 giugno continuano a beneficiare della vecchia normativa.

  • BONUS RENZI: LE NOVITÀ A DECORRERE DA LUGLIO 2020

    La Legge n. 21 del 2 aprile 2020 conferma l’entrata in vigore, a partire dal prossimo 1° luglio 2020 delle novità in materia di bonus Renzi.

    Il “nuovo Bonus Renzi” sostituisce la normativa precedente (in vigore fino al 30 giugno 2020) prevedendo:
    – L’introduzione del “Trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati” che determina l’innalzamento della misura mensile del bonus da 80 a 100 euro con contestuale incremento dei limiti di reddito per averne diritto in misura piena (da 24.600 euro si passa a 28.000 euro);
    – l’introduzione di un’ulteriore misura di sostegno al reddito sotto forma di detrazione dall’imposta lorda per i titolari di reddito complessivo compreso tra 28.000 e 40.000 euro.

    Analizziamo nel dettaglio le due misure decorrenti dal 1° luglio 2020.

    1) Trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati
    Per aver diritto al trattamento integrativo, i potenziali beneficiari (pertanto titolari di redditi di lavoro dipendente e/o di alcuni redditi assimilati) devono essere titolari di un reddito complessivo non superiore a 28.000,00 euro per periodo d’imposta e avere un’imposta lorda positiva determinata sul reddito da lavoro (dipendente e assimilato come precedentemente indicato), al netto delle sole detrazioni di lavoro dipendente (altre detrazioni ex art. 13, comma 1, TUIR). Qualora le condizioni siano soddisfatte, il trattamento integrativo spetta in misura piena (100,00 € mese per 12 mesi). Il trattamento integrativo viene riconosciuto, in via automatica, dal sostituto d’imposta e recuperato mediante la compensazione nel Mod. F24.

    2) Ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati
    Potenziali beneficiari dell’ulteriore detrazione fiscale, che troverà applicazione per le prestazioni di lavoro rese dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, sono i titolari di redditi di lavoro dipendente e/o di alcuni redditi assimilati (le medesime tipologie previste per il bonus Renzi) il cui reddito complessivo è compreso tra euro 28.000,00 e 40.000,00 euro. La misura massima della detrazione spettante è pari a 80,00 € mensili per il periodo luglio dicembre per i redditi compresi tra 28.000,00 € e 35.000,00 €. Per i redditi compresi tra 35.000,00 € e 40.000,00 € la misura della detrazione sarà riproporzionata fino ad arrivare ad azzerarsi. Per quanto riguarda il recupero, trattandosi di una detrazione, sconta i suoi effetti sull’imposta lorda del lavoratore riducendone l’importo che viene versato nel Mod.F24 (imposta netta).

    TRATTAMENTO INTEGRATIVO PERIODO LUGLIO – DICEMBRE 2020

    1) Reddito annuo tra 8.175 e 24.600 euro lordi annui
    – Assegnazione del trattamento integrativo di 600 euro.
    – Cancellazione del “bonus 80 euro” che sarebbe stato pari a 480 euro.
    – L’incremento è pari a 120 euro (20 euro al mese).

    2) Reddito annuo tra 24.601 e 26.600 euro lordi annui
    – Assegnazione del trattamento integrativo di 600 euro.
    – Cancellazione quota parte del “bonus 80 euro” che era pari a
    480*(26.600 – reddito complessivo) / 2.000.
    Esempio: chi guadagna 26.000 euro all’anno, in base alla normativa precedente avrebbe ricevuto un bonus, rapportato al periodo luglio dicembre, pari a 144 euro (24 euro al mese). Con la riduzione del cuneo fiscale ne riceverà 600 con un incremento di 456 euro (+76 euro al mese).

    3) Reddito annuo tra 26.601 euro e 28.000 euro lordi annui
    – Trattamento integrativo di 600 euro (100 euro al mese).
    – Non beneficiavano del cosiddetto “bonus 80 euro”.

    TRATTAMENTO INTEGRATIVO A DECORRERE DAL 2021

    1) Reddito annuo tra 8.175 e 24.600 euro lordi annui
    – Assegnazione del trattamento integrativo di 1.200 euro.
    – Cancellazione del “bonus 80 euro” che sarebbe stato pari a 960 euro.
    – L’incremento è pari a 240 euro (20 euro al mese).

    2) Reddito annuo tra 24.601 e 26.600 euro lordi annui
    – Assegnazione del trattamento integrativo di 1.200 euro.
    – Cancellazione quota parte del “bonus 80 euro” che era pari a
    960*(26.600 – reddito complessivo) / 2.000.
    Esempio: chi guadagna 26.000 euro all’anno, in base alla normativa precedente avrebbe ricevuto un bonus, rapportato al periodo luglio-dicembre, pari a 288 euro (24 euro al mese). Con la riduzione del cuneo fiscale ne riceverà 1.200 con un incremento di 912 euro (+76 euro al mese).

    3) Reddito annuo tra 26.601 euro e 28.000 euro lordi annui
    – Trattamento integrativo di 1.200 euro (100 euro al mese).
    – Non beneficiavano del cosiddetto “bonus 80 euro”.

    ULTERIORE DETRAZIONE FISCALE PER REDDITI 
    DI LAVORO DIPENDENTE

    A tutti coloro che percepiscono redditi oltre i 28 mila e fino i 40 mila euro all’anno è riconosciuta per il periodo luglio – dicembre 2020 una ulteriore detrazione secondo le seguenti modalità.

    1) Reddito annuo tra 28.001 e 35.000 euro lordi annui
    480 euro a cui si aggiunge l’importo corrispondente a
    120*(35.000 – reddito complessivo) / 7.000.
    Esempio: chi guadagna 33.000 euro lordi annui riceverà una ulteriore detrazione pari a 514 euro (85,71 euro al mese).

    2) Reddito annuo tra 35.001 e 40.000 euro lordi annui
    480 euro*(40.000 – reddito complessivo) / 5.000.
    Esempio: chi guadagna 38.000 euro lordi annui riceverà una ulteriore detrazione pari a 192 euro (32 euro al mese).

    3) Reddito annuo oltre 40.000 euro
    Nessuna ulteriore detrazione.

  • DECRETO RILANCIO: VALIDITÀ DURC

    Il tema in oggetto ha subito molteplici modifiche legate ai diversi interventi normativi susseguitisi nell’ultimo periodo. Vale la pena, pertanto, chiarire come si è giunti all’ultima disposizione stabilita dal DL n. 34/2020 (cd. “Decreto Rilancio”).

    Inizialmente l’articolo 103, comma 2 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd. “Cura Italia”) ha previsto che i documenti attestanti la regolarità contributiva (Durc On Line) che riportano nel campo “Scadenza Validità” una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.

    Successivamente la Legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione del DL n. 18/2020, ha sostituito l’articolo 103, comma 2, prevedendo che “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.” In applicazione di tale norma, pertanto, la validità dei DURC in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 è stata prorogata momentaneamente sino al 29 ottobre 2020.

    Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DL n. 34/2020 (cd. “Decreto Rilancio”), l’articolo 103, comma 2 del DL n. 18/2020 ha subito un’ulteriore importante modifica, che incide sulla scadenza della validità del DURC.

    Il nuovo dettato normativo riporta infatti: “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, ad eccezione dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020, che conservano validità sino al 15 giugno 2020.” Pertanto, il DL n. 34/2020 ha ripristinato l’originaria scadenza del 15 giugno della validità dei DURC scadenti nel periodo compreso tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020.

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